Statuto
Associazione Astronomica QUASAR – APS
Art. 1 – Costituzione
È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito
denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, l’associazione di promozione
sociale denominata “Associazione Astronomica Quasar – APS”, in continuità con l’associazione
“Quasar” costituitasi a Prato nel 1983.
Essa è senza scopo di lucro, apartitica, aconfessionale e diretta esclusivamente al perseguimento di
finalità di utilità sociale.
L’associazione non distribuisce utili o avanzi di gestione né in forma diretta né in forma indiretta.
Non distribuisce fondi o riserve di capitale se non quelli previsti per legge.
Art. 2 – Sede
L’associazione ha sede legale in Prato ed ha una sezione in Calenzano (FI).
Essa ha durata illimitata.
Art. 3 – Scopi
Scopo primario dell’associazione è lo studio e la divulgazione e la promozione dell’astronomia e
argomenti scientifici e culturali in genere.
L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,
mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle
seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato
dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:
D) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53,
e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità
educativa;
H) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
I) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, in-
cluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del vo-
lontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
Essa in particolare si prefigge di:
– promuovere e organizzare incontri di osservazione astronomica e planetari, oltre che presso
le sedi sociali, presso strutture idonee allo scopo
– organizzare star party in luoghi idonei con strumentazione idonea
– promuovere e organizzare conferenze, proiezioni, incontri a tema aperti al pubblico e ogni
altra attività propedeutica alla divulgazione dell’astronomia e di argomenti scientifici e
culturali in genere.- promuovere e organizzare corsi nelle scuole e corsi per la cittadinanza per avvicinare giovani
e adulti alle conoscenze delle scienze astronomiche e alla cultura in genere.
L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni
di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento,
a qualsiasi titolo, della quota associativa.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da
quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti
definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da
parte del Consiglio Direttivo.
L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del
Terzo settore, – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non
corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi
di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
Art. 4 – I Soci – Criteri di ammissione ed esclusione
Sono ammessi a far parte dell’associazione tutti gli individui che accettano gli articoli dello Statuto e
del regolamento interno, che condividono gli scopi dell’associazione e si impegnano a dedicare una
parte del loro tempo per il loro raggiungimento. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso,
non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
L’organo competente a deliberare sulle domande d’ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio
Direttivo.
L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente
nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità (nome, cognome, residenza, data e luogo
di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica) e la dichiarazione
di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi
alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
In base alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti
alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione previo assenso scritto del socio.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del
Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di
ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal
Consiglio Direttivo, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di
rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se
non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.
All’atto dell’ammissione il socio s’impegna al versamento della quota di iscrizione annuale nella
misura fissata dall’ Assemblea, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.
Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.
Il numero dei soci effettivi è illimitato.
L’ammontare della quota annuale è stabilito dall’assemblea in sede d’approvazione del bilancio.
Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente del
Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicareadeguatamente all’associato. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio sociale nel
corso del quale è stato esercitato.
Il socio può essere escluso dall’associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dallo Statuto
o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’associazione stessa.
L’esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera
al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all’esclusione e ratificata
dall’assemblea soci nella prima riunione utile.
I Soci che abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono richiedere la restituzione
dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’associazione.
Art. 5 – Diritti e Doveri dei Soci
I soci aderenti all’associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli
stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente
Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, le spese sostenute dai
volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo
3 luglio 2017 n. 117.
Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione in modo personale, volontario e
gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.
Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’associazione deve essere
animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore
morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate. I soci hanno
l’obbligo di versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini
annualmente stabiliti dall’Assemblea;
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di
altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle
attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del
numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.
Art. 6 – Gli organi Sociali
Gli organi dell’associazione sono:
– L’Assemblea dei soci;
– Il Consiglio Direttivo;
– Il Presidente
– l’organo di controllo (al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge 117/2017)
Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.
Art. 7 – L’Assemblea
L’assemblea è costituita dai soci fondatori ed effettivi ed è l’organo sovrano dell’associazione.Essa ha i seguenti compiti:
A. eleggere e revocare il Presidente ogni tre anni;
B. eleggere e revocare il Consiglio Direttivo ogni tre anni;
C. eleggere e revocare eventuali altri organi al ricorrere dei requisiti di legge (organo di
controllo);
D. approvare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo annuale;
E. fissare annualmente l’importo della quota sociale di adesione;
F. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del
Codice del terzo settore, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
G. deliberare sulla esclusione degli associati;
H. approvare il programma annuale dell’associazione;
I. proporre iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
J. approvare eventuali modifiche allo Statuto;
K. sciogliere l’associazione e devolverne il patrimonio col voto favorevole di tre quarti dei soci.
L. approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari
M. deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;
N. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua
competenza.
L’assemblea è convocata almeno una volta l’anno, in seduta ordinaria, dal presidente
dell’associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare con lettera semplice agli
associati o con e-mail, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza; l’avviso deve anche
essere affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.
L’assemblea è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del
Direttivo.
Deve inoltre essere convocata:
A. quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;
B. quando la richiede almeno un decimo dei soci.
Gli avvisi di convocazione devono contenere l’ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la
riunione.
L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti
aventi diritti di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il
numero dei presenti.
Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati
per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la
qualità delle persone o quando l’assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere
un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio.Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale
che viene redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente e dall’estensore; esso è conservato a
cura del Presidente nella sede dell’associazione.
Art. 8 – IL Consiglio Direttivo
L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea e composto da
almeno tre membri.
Esso dura in carica tre anni.
La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente
convocata da due membri del Consiglio stesso.
Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il
voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo, in particolare e tra gli altri:
1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
2. redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sulle attività dell’associazione;
3. redige e presenta all’assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto
economico;
4. ammette i nuovi soci;
5. esclude i soci salva successiva ratifica dell’assemblea ai sensi del presente statuto
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei
suoi componenti.
Nell’ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto
direttamente dall’assemblea generale), il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario (eletti
nell’ambito del Consiglio stesso). I membri del consiglio direttivo possono assumere anche due
cariche contemporaneamente. A mero titolo di esempio il Vice presidente può rivestire anche
l’incarico di segretario.
La maggioranza dei membri del consiglio direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero
indicate dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e
di decadenza.
Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del consiglio è generale, pertanto le limitazioni di
tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo
settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Art. 9 – IL Presidente
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e
l’Assemblea. La sua durata coincide con quella del Consiglio Direttivo.
Rappresenta l’associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale. Convoca
l’assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.Sia il Presidente che il tesoriere possono disporre dei fondi sociali con firma disgiunta tra loro.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia
impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
Art. 10 – Altri organi
L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere
scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale,
i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231,
qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile
e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co.
1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali
iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio
dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale
bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto
degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche
individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori
notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla
Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale
iscritti nell’apposito registro.
Art. 11 – I mezzi finanziari
I mezzi finanziari per il funzionamento dell’associazione provengono:
– da quote e contributi dei soci;
– dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui
finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
– entrate derivanti da convenzioni;
– contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche
finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini
statutari;
– proventi per prestazioni di servizi vari a soci e a terzi (nel rispetto dei limiti del Codice del
terzo settore) per le attività di interesse generale (art. 5 legge 117/2017);
– proventi da iniziative promozionali finalizzate al proprio autofinanziamento (art. 7 legge
117/2017);
– proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del
Terzo settoreIl patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate
comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo
perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e
riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri
componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento
individuale del rapporto associativo.
Art. 12 – Bilancio
I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea. Il bilancio consuntivo è
approvato dall’assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo
Statuto.
L’assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile
dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 giorni prima
dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui
all’art. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto
per cassa.
Al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 14 del CtS, l’associazione deve:
– pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali
emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di
amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati (c.2 art. 14 117/2017);
– redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel
proprio sito internet il bilancio sociale. (c.1 art. 14 117/2017).
Art. 13 – Libri
L’associazione deve tenere i seguenti libri:
– libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
– registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche
i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso
organo;
– il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso
organo;
– il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura
dell’organo cui si riferiscono.
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:
richiesta scritta al presidente dell’associazione.Art. 14 – Modifiche Statutarie e trasformazione, fusione o scissione dell’associazione
Il presente statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell’associazione e con voto
favorevole della maggioranza dei presenti convocati in assemblea straordinaria.
Dopo tre assemblee straordinarie per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto che non riuscissero a
raggiungere la validità minima di presenti (2/3), dalla quarta convocazione la presenza necessaria
scende al 50%+1 dei soci e per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto servirà il voto favorevole
della maggioranza dei presenti.
La delibera per la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione è valida con la presenza dei
due terzi dei soci dell’associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti convocati
in assemblea straordinaria.
Dopo tre assemblee straordinarie per trasformare, fondere o scindere dell’associazione che non
riuscissero a raggiungere la validità minima di presenti (2/3), dalla quarta convocazione la presenza
necessaria scende al 50%+1 dei soci per trasformare, fondere o scindere dell’associazione servirà il
voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 15 – Scioglimento dell’Associazione
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto
favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.
L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione nomina uno o più liquidatori e delibera
sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
La devoluzione del patrimonio, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico
nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, sarà effettuata con
finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari o enti del
terzo settore (ets); è assolutamente esclusa la devoluzione ai soci o ad altri enti con scopo di lucro.
Art. 16 – Disposizioni finali
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e
dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio
2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice
civile.
Prato, lì 08 aprile 2024